LUNGA INATTIVITA' CON PATENTE IN POSSESSO

 LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (22G00120) (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022 - Suppl. Ordinario n. 29)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2022

-ter . Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

 

Procedura:

Occorre effettuare una visita medica presso un medico abilitato, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare (documentazione e versamenti per la visita medica).

 

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione medica locale:

 

  • situazioni cliniche che possono far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
  •  
  • patenti speciali
  •  
  • patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età.

 

Documentazione per la richiesta:

 

  • Modello TT 2112 compilato e firmato; 

 

 

  • la stampa della ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA di €10,20 - Codice N007;
  • la stampa della ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA di €16,00 - Codice N019;

 

  • Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della nuova patente.

 

Presentare - contestualmente o successivamente, ma comunque entro il termine di validità dell’istanza di duplicato patente di cui al punto precedente anche:

 

  • Modello TT 746 compilato e firmato (tale modulo redatto valorizzando il campo “(2) altre richieste” con la seguente dicitura: “esperimento di guida con veicolo, (indicare tipo e targa) e accompagnatore (indicare generalità, numero e categoria della patente posseduta)” corredato da attestazione di versamento attraverso l’applicativo; 

 

  • la stampa della ricevuta di pagamento  PAGOPA codice tariffa N017 (diritti Euro 16,20);

 

  • Si precisa che, qualora sia inutilmente trascorso il termine di validità dell’istanza di duplicato senza che sia stata formalizzata anche l’istanza per sottoporsi all’esperimento di guida, per procedere al rinnovo della patente occorre interamente ripetere le operazioni ed i pagamenti esposti.

 

  • A fronte della corretta e completa presentazione del modulo TT 2112 e del mod. TT 746, l’UMC consegna all’interessato, contestualmente alla domanda o in un momento successivo, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida.

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    Tale ricevuta, pertanto, ai sensi del comma 8-ter in commento (che recita: “valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova”), è ad ogni effetto valida per la conduzione dei veicoli della categoria riportata sulla patente di guida posseduta, nelle more del perfezionamento della procedura prevista dallo stesso comma e, dunque, per tutto e solo il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilascio della ricevuta stessa e la data per cui è prenotata la prova di esperimento di guida.

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    Si sottolinea che, stante il dettato della disposizione in commento, non è possibile emettere il duplicato della patente di guida rinnovata nella validità se non è formalizzata la domanda di esperimento di guida e se quest’ultimo non è superato con esito positivo. Il candidato può presentarsi all’esame come allievo di autoscuola o come privatista, con veicolo non munito di doppi comandi: in tale ultimo caso, a tutela della sicurezza e incolumità propria e degli altri utenti della strada, dovrà essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, co.2 del C.d.S..
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    L’esperimento di guida consta in una prova calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato, secondo il criterio esposto dal comma 8-ter in commento: “L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta.”.